ACCORDO
SUL LAVORO TEMPORANEO - 10/09/2003
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Addì 10 Settembre 2003, in Roma
Tra
ANCE
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA,
FIAE-CASARTIGIANI,
CLAAI
E
La Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a. -
C.I.S.L., e la F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L.,
si conviene quanto segue.
LAVORO TEMPORANEO
1. CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Le parti confermano che, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 95 del
vigente c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese
industriali edili ed affini e dal successivo accordo
29 gennaio 2002 e dall'art
94 del vigente c.c.n.l. 15 giugno 2000 per i dipendenti delle imprese
edili artigiane e dal successivo accordo
24 aprile 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione
professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo,
deve essere versato alle Casse Edili di competenza.
Il contributo del 4% è
accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro
temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo
di costi di gestione.
Pertanto il contributo versato
alle Casse Edili, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sarà
da queste versato alle Scuole Edili.
- Le imprese di fornitura di lavoro
temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operaii presso
le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione
di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l'Organismo paritetico
territoriale di settore (scuola edile e/o comitato territoriale per
la prevenzione infortuni) competente per territorio.
- La Scuola Edile del luogo ove si
svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo
tutte le informazioni sui predetti corsi.
- Le parti si danno atto che in tal
modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all'obbligo
formativo di cui alla legge n. 196/97 e s.m., nonché a quanto
previsto dall'art. 88 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art.
83 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.
- Le parti concordano che il versamento
del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente
ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del citato c.c.n.l. 29 gennaio
2000 e dall'art. 41 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.
2. CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI DI
LAVORO
Le parti concordano le seguenti modalità
operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione
a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici
di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.
- Le parti confermano il versamento,
ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30% a carico
delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all'apposito fondo
autonomo costituito presso le Casse Edili.
- Gli eventi coperti da detta prestazione
sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause meteorologiche
che determino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le
quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria
inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.
- La prestazione sarà anticipata
dalle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori
e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale
Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di
cassa integrazione guadagni ordinaria.
- A tal fine, le imprese di fornitura
di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili
e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla
Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.
- La prestazione sarà rimborsata
alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e
con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia
di C.i.g. della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel
periodo di sospensione.
- Le parti concordano che, in caso di
esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza
per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso
solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti
dai successivi contributi dello 0,30% sulla base del criterio cronologico
di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di
lavoro temporaneo.
- Le parti concordano che il riconoscimento
del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
- La presente disciplina ha carattere
sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.
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