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ACCORDO SUL LAVORO TEMPORANEO - 10/09/2003
 
     

Addì 10 Settembre 2003, in Roma

Tra

ANCE

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI,
CLAAI

E

La Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a. - C.I.S.L., e la F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L.,

si conviene quanto segue.


LAVORO TEMPORANEO


1. CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

  1. Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del vigente c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini e dal successivo accordo 29 gennaio 2002 e dall'art 94 del vigente c.c.n.l. 15 giugno 2000 per i dipendenti delle imprese edili artigiane e dal successivo accordo 24 aprile 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza.

    Il contributo del 4% è accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione.

    Pertanto il contributo versato alle Casse Edili, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sarà da queste versato alle Scuole Edili.

  2. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operaii presso le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l'Organismo paritetico territoriale di settore (scuola edile e/o comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio.

  3. La Scuola Edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.

  4. Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all'obbligo formativo di cui alla legge n. 196/97 e s.m., nonché a quanto previsto dall'art. 88 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art. 83 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.

  5. Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art. 41 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.

2. CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI DI LAVORO

Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.

  1. Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30% a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all'apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.

  2. Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause meteorologiche che determino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.

  3. La prestazione sarà anticipata dalle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.

  4. A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.

  5. La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di C.i.g. della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.

  6. Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30% sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

  7. Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.

  8. La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.Stampa questa pagina